(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 9 febbraio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 1. Al regolamento regionale 9 novembre 2004; n. 6 (regolamento in materia di attivita' funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'Art. 8 dopo le parole: «Internamente all'area minima di 50 metri» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,»; b) il comma 1 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti e' rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.»; c) dopo il comma 1 dell'Art. 11 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Per i prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di eta' intrauterina, nonche' per i prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilita' di richiedere la sepoltura. 1-ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta eta' del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si e' verificato l'evento. 1-quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.»; d) il comma 3 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattivita' a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni: a) tipologia, quantita' e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate; b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).»; e) dopo il comma 3 dell'Art. 11 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.»; f) al comma 6 dell'Art. 12 la parola: «radioattivita» e' sostituita dalle seguenti: «sostanze radiottive al livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiolina di cui all'allega 1 del decreto legislativo n. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.»; g) il comma 1 dell'Art. 13 e' sostituito dal seguente: «1. La dispersione delle ceneri e' autorizzata, secondo la volonta' del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui e' avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri gia' tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.»; h) il comma 9 dell'Art. 20 e' sostituito dal seguente: «9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.»; i) al comma 2 dell'Art. 25 le parole: «nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale sono sostituite dalle seguenti: «o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'Art. 6, comma 1.»; j) al comma 1 dell'Art. 31 le parole: «nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori» sono sostituite dalla seguenti: «nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.»; k) al comma 1 dell'Art. 32, dopo le parole: «rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre» sono aggiunte le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.»; l) la lettera e) del comma 2 dell'Art. 32 e' sostituita dalla seguente: «e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilita' di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro,»; m) il secondo periodo del comma 6 dell'Art. 32 e' sostituito dal seguente: «I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.»; n) alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 36 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'identificazione puo' avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o piu' testimonianze;»; o) al comma 2 dell'Art. 36 le parole: «sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1»; p) al punto 2 a) dell'allegato 1 e' soppresso il periodo: «La relazione geologica-geotecnica dovra' essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non gia' prodotta;»; q) al punto 3 (requisiti per i loculi aerati), comma 6, dell'allegato 2 sono soppresse le parole: «secondo criteri uniformi stabiliti da enti di formazione, ai fini di controllo.».