(Pubblicato  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 6 del 9 febbraio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
      Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6

    1. Al regolamento regionale 9 novembre 2004; n. 6 (regolamento in
materia  di  attivita'  funebri  e  cimiteriali)  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
      a) al   comma 3  dell'Art.  8  dopo  le  parole:  «Internamente
all'area  minima  di  50  metri»  sono inserite le seguenti: «, ferma
restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,»;
      b) il comma 1 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente:
      «1.  L'autorizzazione  all'inumazione  o  alla  tumulazione  di
cadaveri  e  nati  morti e' rilasciata secondo la normativa nazionale
vigente.»;
      c) dopo il comma 1 dell'Art. 11 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis.  Per i prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione
dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano
presumibilmente  compiuto  ventotto  settimane  di eta' intrauterina,
nonche'  per  i  prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore
alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della
possibilita' di richiedere la sepoltura.
      1-ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio
della   richiesta   di  sepoltura  corredata  dell'indicazione  della
presunta  eta'  del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di
trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si e' verificato
l'evento.
      1-quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede
in   analogia   a   quanto   disposto   per   le   parti   anatomiche
riconoscibili.»;
      d) il comma 3 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Nel caso di cadaveri portatori di radioattivita' a seguito
di  trattamenti  sanitari,  la  struttura  sanitaria  nella  quale le
sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea
documentazione contenente le seguenti informazioni:
        a) tipologia,   quantita'   e  stato  fisico  delle  sostanze
radioattive somministrate;
        b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione
ed  ai  lavoratori  addetti  ai  servizi  cimiteriali  attestante  il
rispetto  dei  limiti  di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995,    n.   230   (attuazione   delle   direttive   89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti).»;
      e) dopo il comma 3 dell'Art. 11 e' aggiunto il seguente:
        «3-bis.  In  mancanza della documentazione di cui al comma 3,
l'ASL,   avvalendosi  del  supporto  tecnico  dell'ARPA,  provvede  a
verificare  direttamente  il  rispetto  dei  limiti di dose al gruppo
critico  della  popolazione  ed  ai  lavoratori  addetti  al servizio
cimiteriale.»;
      f) al  comma 6  dell'Art.  12  la  parola:  «radioattivita»  e'
sostituita  dalle seguenti: «sostanze radiottive al livelli superiori
a  quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiolina di
cui  all'allega 1 del decreto legislativo n. 230/1995. Le valutazioni
del  caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico
dell'ARPA.»;
      g) il comma 1 dell'Art. 13 e' sostituito dal seguente:
      «1.  La  dispersione  delle  ceneri  e' autorizzata, secondo la
volonta'  del  defunto,  dall'ufficiale di stato civile del comune in
cui  e'  avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri gia' tumulate
alla   data   di   entrata   in   vigore  del  presente  regolamento,
dall'ufficiale  di  stato  civile  del  comune  in  cui  si  trova il
cimitero.»;
      h) il comma 9 dell'Art. 20 e' sostituito dal seguente:
      «9.  Gli  esiti  di  fenomeni  trasformativi  con parti molli o
comunque  in  condizioni  tali  da  rendere  necessaria l'adozione di
misure  precauzionali  igienico-sanitarie sono riposti in contenitori
idonei  alla  destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero,
detti  contenitori  o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo
da evitare perdite di materiale organico.»;
      i) al  comma 2  dell'Art.  25  le  parole:  «nel  rispetto  del
regolamento  comunale  e  del piano cimiteriale sono sostituite dalle
seguenti:  «o  nei  casi  in  cui  il  piano  cimiteriale  preveda la
realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui
all'Art. 6, comma 1.»;
      j) al comma 1 dell'Art. 31 le parole: «nel rispetto delle norme
in  materia  di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori»
sono sostituite dalla seguenti: «nel rispetto delle necessarie misure
igienico-sanitarie.»;
      k) al   comma 1   dell'Art.   32,  dopo  le  parole:  «rilascia
l'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' funebre» sono aggiunte
le  seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda.»;
      l) la  lettera e)  del comma 2 dell'Art. 32 e' sostituita dalla
seguente:
      «e)    la    dichiarazione,    da    parte    del   richiedente
l'autorizzazione,  della disponibilita' di almeno 4 operatori funebri
o  necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e
con  regolare  contratto  di  lavoro  stipulato  direttamente  con il
richiedente  l'autorizzazione  o  con altro soggetto di cui questi si
avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa
in materia di impresa e di mercato del lavoro,»;
      m) il  secondo  periodo  del comma 6 dell'Art. 32 e' sostituito
dal  seguente:  «I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e
privati  accreditati  per  erogare  servizi  di formazione continua e
permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.»;
      n) alla  lettera a)  del comma 1 dell'Art. 36 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «l'identificazione puo' avvenire in uno dei
seguenti  modi:  verifica documentale, conoscenza diretta, una o piu'
testimonianze;»;
      o) al  comma 2  dell'Art.  36  le  parole:  «sia su due viti di
chiusura,  sia sul documento di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1»;
      p) al  punto  2 a) dell'allegato 1 e' soppresso il periodo: «La
relazione  geologica-geotecnica  dovra'  essere  presentata  anche  a
corredo dei piani cimiteriali, ove non gia' prodotta;»;
      q) al  punto  3  (requisiti  per  i  loculi  aerati),  comma 6,
dell'allegato  2  sono soppresse le parole: «secondo criteri uniformi
stabiliti da enti di formazione, ai fini di controllo.».